Art. 29.
1. All'articolo 428 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli atti e i contratti compiuti da persona che si provi essere stata per
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qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento del compimento, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore»;
b) il secondo comma è abrogato.